1. Nelle materie di cui all'articolo 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche al
a) il presidente della regione, il presidente della provincia e il sindaco possono richiedere alle autorità di pubblica sicurezza e alle Forze di polizia statale competenti per territorio informazioni sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi di attività delle medesime Forze di polizia statale;
b) le autorità di pubblica sicurezza possono richiedere alla regione, alla provincia e al comune competenti per territorio informazioni sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano insicurezza, rilevati sul rispettivo territorio, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi della polizia amministrativa locale.